Vado a memoria, ma credo di non aver mai commentato, prima d’ora, una riforma del lavoro positiva per i lavoratori, e non (catastroficamente) negativa. Il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 non è certamente frutto di una visione finalmente progressista del diritto del lavoro, in fondo si limita a cancellare due controriforme recenti particolarmente odiose; eppure non solo ha il valore simbolico del cambio di segno, ma ha anche una notevole portata sostanziale.
Nei suoi due articoli (il terzo riguarda unicamente l’entrata in vigore della norma, immediata ma condizionata alla conversione in legge da parte del Parlamento) il decreto-legge abolisce integralmente l’istituto dei voucher (art. 1) e ripristina la piena responsabilità solidale dei committenti negli appalti eliminando il cosiddetto “beneficio di preventiva escussione” (art. 2).
Sull’abolizione dei voucher, di per sé, c’è poco da dire. Un paio d’anni fa, sul blog degli amici del Collettivo Senza Slot su il Fatto Quotidiano, ne avevo ripercorso la storia e illustrato l’abuso legalizzato attraverso le liberalizzazioni progressivamente implementate dai governi Berlusconi, Monti, Letta e Renzi. Secondo la mia esperienza, non un solo posto di lavoro è stato creato grazie a questo istituto, e ben pochi lavoratori hanno ricevuto grazie ai famigerati buoni-lavoro un trattamento migliore di quello che avrebbero ottenuto altrimenti. Il vero flusso creato dai voucher non è stato, come reclamizzano i loro partigiani, quello dal lavoro nero al lavoro regolare, ma quello dal lavoro almeno in parte stabile al lavoro ultra-precario. Infatti l’autentica esplosione di questo strumento, dopo il Jobs Act, non è stata determinata certo da lavoratori domestici e lezioni private, ma dal suo utilizzo massiccio da parte di grandi imprese per posti di lavoro che, in precedenza, erano magari a tempo determinato ma spesso subordinati, con ferie, tredicesima, malattia e TFR.
Perciò nessuna lacrima merita di essere versata per l’abolizione dei voucher: abbiamo perso forse un po’ di comodità in qualche caso, ma in cambio è stato eliminato un potente strumento di sfruttamento.
Mentre l’abolizione dei voucher riempiva i titoli dei giornali, è rimasta in ombra l’altra importante riforma: l’abolizione del beneficio di preventiva escussione in favore del committente, in ipotesi di responsabilità solidale per i crediti dei dipendenti dell’appaltatore. Qui credo sia necessaria qualche spiegazione, per rendere più comprensibile una norma che, a prima vista, può sembrare un tecnicismo.
La responsabilità solidale è il meccanismo per cui, se non riceve lo stipendio dal suo datore di lavoro (l’appaltatore), il lavoratore può chiederne il pagamento al committente. Quello degli appalti è il sistema in cui è normalmente organizzato l’importante settore della logistica, ma è diffuso anche in altri ambiti, ovunque vengano esternalizzati rami magari accessori dell’attività produttiva (servizi di pulizia, mensa, etc.).
La “legge Biagi”, ossia il decreto legislativo n. 276/2003 prevedeva in origine la possibilità per il lavoratore di rivolgersi indifferentemente al proprio datore di lavoro e al committente per ottenere le proprie spettanze. Nel 2012, la famigerata riforma Fornero introdusse la possibilità per i contratti collettivi di derogare alla norma e inserì in favore delle imprese committenti il cosiddetto “beneficio di preventiva escussione”: in caso di condanna, il committente poteva pretendere, prima di pagare, che il lavoratore provasse in ogni modo a ottenere i soldi dall’appaltatore.
Sembra un dettaglio, ma nella pratica questa modifica ha avuto conseguenze disastrose. Pensiamo a un lavoratore che già in partenza, ben che vada, attende i propri soldi da qualche mese. In un tribunale veloce come quello di Milano, ai mesi persi prima di cominciare la causa bisogna aggiungere da tre a sei mesi, in media e nei casi che non presentano difficoltà, per ottenere la sentenza; a questo punto comincia il calvario del tentativo di eseguire la sentenza nei confronti di un’impresa che, spesso, è da tempo “sparita”, pur essendo ancora teoricamente esistente. Tra precetto, tentativo di pignoramento e istanza di fallimento, passano almeno altri sei mesi, quando va bene. Secondo l’interpretazione delle imprese, peraltro, neppure il fallimento dell’appaltatore è sufficiente per esaurire il tentativo: bisognerebbe attendere la chiusura della procedura fallimentare, che di solito interviene dopo qualche anno. Nei tribunali di provincia, dove spesso per le carenze di organico i tempi sono molto più lunghi, si può tranquillamente attendere per anni, pur sapendo in partenza che non ci sarà alcun modo di ottenere un centesimo dall’appaltatore, virtualmente cessato.
Il decreto entrato in vigore la scorsa settimana riporta le regole del gioco a prima della riforma Fornero (fatta salva l’ulteriore modifica, non priva di effetti negativi, introdotta dal governo Letta e ancora in vigore, che esclude del tutto il meccanismo della responsabilità solidale quando il committente è una pubblica amministrazione). Per centinaia di migliaia di lavoratori – è difficile quantificare più precisamente il numero di dipendenti che lavorano in regime di appalto – questo significa rimuovere un ostacolo concreto e spesso difficilmente superabile per la tutela di un diritto fondamentale: quello a essere retribuito per il lavoro svolto.
Il decreto ricalca completamente il terzo quesito referendario promosso dalla Cgil. Sempre che il Parlamento lo converta in legge, il referendum a questo punto non si terrà affatto. È evidente che il governo sia stato spinto non certo da ragioni equità, ma esclusivamente dal timore di scatenare un effetto simile a quello del referendum costituzionale: in questo senso, la mossa della Cgil ha funzionato, un po’ per caso, grazie all’estrema debolezza del governo incapace di affrontare in questo momento la benché minima protesta sociale.
Insomma, non è certamente a suon di referendum che i lavoratori potranno riconquistare i diritti sottratti in questi anni, come dimostra il fallimento, non del tutto imprevisto, del quesito sull’articolo 18: la vera posta in gioco.
Intanto però teniamoci stretto questo risultato: è il primo, piccolo, ma non piccolissimo, passo indietro del padronato da tanti anni a questa parte, ed è soprattutto la dimostrazione che le controriforme si possono anche cancellare. Facciamone tesoro.